Descrizione
l MINISTRO DELLA SALUTE ha diramato l'ordinanza che contiene nuove misure restrittive legate al contagio da coronavirus che valgono in tutta Italia dal 21 al 25 marzo:
❌ è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici.
❌ non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria nei pressi della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona.
❌ sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio rifornimento carburante con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
❌ nei giorni festivi e prefestivi, nonchè in quegli altri che immediatamente precedono e seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
❌ è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici.
❌ non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria nei pressi della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona.
❌ sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio rifornimento carburante con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
❌ nei giorni festivi e prefestivi, nonchè in quegli altri che immediatamente precedono e seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
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Ultimo aggiornamento pagina: 04/04/2020 12:48:26